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copertura della spesa sanitaria:
I cittadini italiani, che si recano all'estero per turismo,
devono conoscere che tipo di rapporto, dal punto di vista
sanitario, l'Italia intrattiene con il paese di destinazione.
Può trattarsi di un paese:
1) appartenente all'Unione Europea (UE) o allo Spazio Economico
Europeo (SEE);
2) che ha siglato un accordo convenzionale per l'assistenza
sanitaria con l'Italia;
3) che non fa parte dell'Unione Europea o con il quale non
esistono accordi bilaterali.
1-Nel primo caso, se la meta turistica è rappresentata, da
uno stato appartenente all'UE o allo SEE, il cittadino italiano,
iscritto negli elenchi del S.S.N., deve richiedere alla USL di
residenza il modello di assistenza sanitaria previsto, ovvero il
modello E111.
Tale modello, che può essere emesso per un periodo non superiore
ai sei mesi, dà diritto ad ottenere cure gratuite in caso di
urgenza.
Qualora, per una qualsiasi ragione, non sia stato possibile
utilizzare il modello E111, al rientro in Italia si può chiedere
alla propria USL il rimborso delle spese sanitarie pagate in
proprio. Questa possibilità nasce da una speciale norma
comunitaria la quale prevede, solo per i casi urgenti, il
diritto al rimborso in base alle tariffe dello Stato membro di
soggiorno temporaneo. E' necessario, ai fini del rimborso,
presentare le ricevute di pagamento e la documentazione
sanitaria.
2-Nel caso in cui lo stato di destinazione ha siglato un accordo
per l'assistenza sanitaria con l'Italia, il turista cittadino
italiano, che rientri nelle categorie dei beneficiari previste
da ciascuna convenzione, deve farsi rilasciare dalla USL il
modello previsto prima della partenza.
3-L'ultimo caso è il più svantaggioso per il turista, che deve
pagare direttamente le spese mediche ed ospedaliere, spesso
estremamente elevate.
E' pertanto consigliabile munirsi di apposita polizza
assicurativa.