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Viaggi all'estero





copertura della spesa sanitaria:

I cittadini italiani, che si recano all'estero per turismo, devono conoscere che tipo di rapporto, dal punto di vista sanitario, l'Italia intrattiene con il paese di destinazione.

Può trattarsi di un paese:
1) appartenente all'Unione Europea (UE) o allo Spazio Economico Europeo (SEE);
2) che ha siglato un accordo convenzionale per l'assistenza sanitaria con l'Italia;
3) che non fa parte dell'Unione Europea o con il quale non esistono accordi bilaterali.

1-Nel primo caso, se la meta turistica è rappresentata, da uno stato appartenente all'UE o allo SEE, il cittadino italiano, iscritto negli elenchi del S.S.N., deve richiedere alla USL di residenza il modello di assistenza sanitaria previsto, ovvero il modello E111.
Tale modello, che può essere emesso per un periodo non superiore ai sei mesi, dà diritto ad ottenere cure gratuite in caso di urgenza.
Qualora, per una qualsiasi ragione, non sia stato possibile utilizzare il modello E111, al rientro in Italia si può chiedere alla propria USL il rimborso delle spese sanitarie pagate in proprio. Questa possibilità nasce da una speciale norma comunitaria la quale prevede, solo per i casi urgenti, il diritto al rimborso in base alle tariffe dello Stato membro di soggiorno temporaneo. E' necessario, ai fini del rimborso, presentare le ricevute di pagamento e la documentazione sanitaria.

2-Nel caso in cui lo stato di destinazione ha siglato un accordo per l'assistenza sanitaria con l'Italia, il turista cittadino italiano, che rientri nelle categorie dei beneficiari previste da ciascuna convenzione, deve farsi rilasciare dalla USL il modello previsto prima della partenza.

3-L'ultimo caso è il più svantaggioso per il turista, che deve pagare direttamente le spese mediche ed ospedaliere, spesso estremamente elevate.
E' pertanto consigliabile munirsi di apposita polizza assicurativa.